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14 Febbraio 2023

AGGIORNAMENTI VARI

I NUOVI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'USUFRUTTO 2023

 

A seguito dell'aumento del tasso di interesse legale (passato dall'1,25% al 5%), con decreto MEF del 20/12/2022, sono stati rideterminati i coefficienti per il calcolo dell'usufrutto 2023.

La circolare esplicativa è pubblicata nell'area riservata del nostro sito nella sezione NORMATIVA - FISCO E TRIBUTI; nell'area pubblica del sito, sezione SERVIZI - INDICI E TABELLE, i nuovi coefficienti.


 

COMUNE DI MILANO - CANONE UNICO PATRIMONIALE

 

Il canone unico riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il Consiglio del Comune di Milano, con delibera n. 6 del 30 gennaio 2023, ha approvato le nuove componenti  tariffarie, tipologiche e i coefficienti moltiplicatori del canone che entreranno in vigore dal 1° aprile 2023.

La circolare esplicativa è pubblicata nell'area riservata del nostro sito nella sezione NORMATIVA - FISCO E TRIBUTI.

 


 

SPORTELLO WELFARE CONFCOMMERCIO MILOMB

Lo Sportello Welfare è lo strumento gratuito di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza che consente di accedere a una serie di servizi per l’istruzione, la salute, il benessere, il tempo libero, la previdenza dei Vostri dipendenti. E' possibile prenotare una consulenza personalizzata individuale, online o in presenza, insieme a un consulente Edenred, nelle prossime giornate programmate per giovedì 2 e martedì 21 marzo compilando questo form.

Durante queste giornate di incontro avrete la possibilità di entrare in contatto con i vantaggi e le opportunità offerte dal welfare aziendale.

 


 

ATTO CON FIRMA DIGITALE: REGISTRAZIONE A ZERO CARTA

L'utilizzo diffuso dei documenti elettronici ha ispirato una procedura specifica per la registrazione degli atti con firma digitale. In questi casi la richiesta di registrazione può essere fatta tramite:

- PEC - posta elettronica certificata - indirizzata alla Direzione Provinciale delle Entrate competente;

- il servizio telematico  "Consegna documenti e istanze", disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia;

 e deve contenere:

  • l'atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte;
  • il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità);
  • eventuali allegati all'atto da registrare;
  • la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti (l'imposta di bollo sull'atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell'atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).

L'AdE informa che per gli atti firmati digitalmente, inviati tramite PEC o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, la registrazione è automatica; cade la necessità di consegnare all’ufficio una copia cartacea o un supporto (Cd o Dvd) contenente la stessa copia. Al richiedente verrà dato riscontro circa l’avvenuta registrazione dell’atto oppure sulla necessità di integrare la documentazione pervenuta.

Tale possibilità non è applicabile ai casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare (ad esempio, la cessione di quote di Srl).

 


 

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: occorre utilizzare solo il modello ministeriale

I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio (art. 4, D. Lgs.  n. 23/2011).

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (ex art. 14, co. 16, lett. e), D.L. n. 78/2010), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere presentata cumulativamente, esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Il MEF ha chiarito che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che adempiono a tale obbligo, sono esonerati da ulteriori adempimenti con finalità dichiarative.

Infatti, non esiste una norma che riconosca ai Comuni la facoltà di predisporre modelli diversi da quello approvato con il D.M. 29 aprile 2022.

Il quesito è stato posto in considerazione delle risposte fornite con le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19 settembre 2022, nell’ambito delle quali era stato chiarito che, limitatamente alle annualità 2020 e 2021, trattandosi delle prime annualità in relazione alle quali era richiesta la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, qualora i soggetti obbligati avessero già presentato la modulistica prevista dal Comune di riferimento seguendo le indicazioni dal medesimo prescritte non erano tenuti a presentare la dichiarazione con la modulistica approvata con il suddetto D.M. 29 aprile 2022.(Risoluzione MEF n. 1 del 9 febbraio 2023).