Codice di Autodisciplina

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Capitolo 1. Premesse
Capitolo 2. Princìpi generali e finalità
Capitolo 3. Norme di comportamento
Capitolo 4. Applicazione

 

CAPITOLO I: PREMESSE

Art. 1 - L'Agente d'Affari in Mediazione e il Mediatore Creditizio: definizione

L'Agente d'Affari in Mediazione (di seguito denominato Mediatore)  è un imprenditore che opera come intermediario nei settori immobiliare ed aziendale, merceologico, creditizio e dei servizi vari offrendo i servizi ad essi connessi, ai sensi e per effetto della Legge 39/89 e della legge 108/96; l’attività di Agente d’Affari in Mediazione è riservata ai soggetti iscritti nell’apposito Ruolo tenuto dalle CCIAA nonché nell’Albo tenuto dall’UIC;

 

Art. 2 - Autodisciplina: definizione

  1. L'autodisciplina è quel fenomeno in forza del quale una pluralità di soggetti, aventi i medesimi obiettivi, volontariamente decidono di assoggettarsi a determinate norme comportamentali comuni;
  2. L'autodisciplina del Mediatore iscritto a FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza (di seguito denominato Mediatore Associato) si pone come normazione complementare a quella statutaria, nella dialettica sia fra Mediatori (Impresa / Impresa: il referente interno FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza è il Collegio dei Probiviri) che fra Mediatore e Cliente (Impresa / Consumatore: il referente interno FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza è la Commissione Vertenze);
  3. L'autodisciplina è diretta a soddisfare l'esigenza di ottenere con celerità e con autorevolezza la risoluzione di controversie e di liti di varia natura, con l'ausilio di strutture sia interne (Collegio dei Probiviri e Commissione Vertenze) che esterne all'Associazione (Sportello di Conciliazione della CCIAA).

 

CAPITOLO II: PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 3 - Codice di Autodisciplina: princìpi generali

  1. I princìpi ispiratori del presente Codice di Autodisciplina sono correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti;
  2. Le regole di comportamento contenute nel presente Codice sono vincolanti per il Mediatore Associato; l'assoggettamento del Mediatore Associato al presente Codice avviene per effetto dell'iscrizione a FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza;
  3. Le regole di utilizzo del marchio associativo e della modulistica sono descritte nel Regolamento Interno dell’Associazione; le Commissioni disciplinari preposte al controllo in merito al corretto utilizzo del marchio e della modulistica provvedono ad ammonire e/o sanzionare l’Associato inadempiente.

 

Art. 4 - Codice di Autodisciplina: finalità

  1. Il Codice di Autodisciplina di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza definisce delle regole e fornisce dei suggerimenti comportamentali al fine di improntare l'attività professionale del Mediatore Associato secondo i princìpi di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza a tutela del Consumatore, dei Mediatori Associati e più in generale della Categoria;
  2. Il Codice di Autodisciplina inoltre determina i parametri necessari a FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza per verificare la posizione dei propri iscritti rispetto a controversie, vertenze o contestazioni eventualmente insorte fra Mediatori Associati e fra Mediatore Associato e Cliente, consentendo agli Organi preposti dell'Associazione di adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Mediatore Associato che avesse trasgredito a  quanto previsto dalle Leggi vigenti e/o dal presente Codice - ai sensi e per effetto dello Statuto di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza (*1).
     

CAPITOLO III: NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5 - Norme generali di comportamento
Il Mediatore Associato deve:

  1. agire con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo i princìpi morali di lealtà e di fedeltà nei confronti sia dell’Associazione che della Federazione Nazionale, rispettando le regole ed i canoni di correttezza e di professionalità;
  2. agire sempre nel rispetto delle leggi in generale ed in particolare di quelle che regolano la professione dando prova al Cliente che ne faccia richiesta di essere regolarmente iscritto al Ruolo Mediatori o nell’Albo Mediatori Creditizi dell’UIC e di aver depositato i propri formulari presso la CCIAA;
  3. richiedere e rispettare rigorosamente il segreto professionale ed esigere che questo venga osservato anche da parte di Collaboratori, Dipendenti e Colleghi che lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività, attenendosi anche a quanto previsto dal Nuovo Codice Privacy D.lgs. 30.6.2003 n. 196;
  4. essere aggiornato costantemente (formazione permanente) affinché la propria prestazione professionale possa essere qualificata e competente;
  5. agire sempre con trasparenza, evitando ogni possibile equivoco nell'interesse delle parti ed evitando di creare pregiudizio alla dignità della professione;
  6. astenersi dall'adottare forme di pubblicità scorretta e menzognera, ricordando che è illecito omettere di comunicare precisazioni e fatti necessari al Cliente per valutare correttamente un prodotto, un'attività o un servizio.

 

Art. 6 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatori (Impresa / Impresa)

  1. E' fatto divieto di collaborare con chi esercita abusivamente la professione;
  2. E' fatto divieto di operare direttamente con persone vincolate da rapporto societario, di dipendenza o di collaborazione ad altri Colleghi, se tale collaborazione operativa non è stata preventivamente pattuita con i titolari delle rispettive Imprese;
  3. E' dovere del Mediatore qualificarsi sempre come tale, oltre che con i Clienti, anche con i Colleghi in caso di trattative  in cui siano interessati più Mediatori;
  4. L’Associato deve sempre specificare se agisce in veste di Mediatore oppure in veste di Mandatario;
  5. E' vietata l'utilizzazione di mezzi che possano creare equivoci e confusione sul mercato, generando interferenza con Colleghi;
  6. In caso di affare concluso per intervento di più Mediatori la suddivisione della provvigione deve essere preventivamente pattuita fra le parti, possibilmente in forma scritta; in mancanza di accordi le provvigioni verranno suddivise secondo quanto stabilito dal Codice Civile e dagli Usi e Consuetudini locali;
  7. Nel caso di pluralità di Mediatori, con incarico in esclusiva conferito ad uno di essi, la titolarità dello stesso resta al Mediatore che ne è intestatario;
  8. Nello svolgimento della propria attività professionale il Mediatore non deve compiere atti di concorrenza sleale;
  9. In particolare il Mediatore Associato deve astenersi dall'utilizzare il marchio FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza, FIMAA Italia (ed ogni altro segno distintivo che determini l'appartenenza del Soggetto a FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza – FIMAA Italia) per promuovere forme di concorrenza sleale nei confronti di Colleghi Associati;
  10. Il Mediatore Associato è tenuto a denunciare agli Organi competenti di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza ed a quelli della CCIAA e/o dell’UIC ogni forma di concorrenza sleale, pubblicità menzognera, utilizzo abusivo del marchio e/o della modulistica FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza - e quant'altro possa arrecare danno all'immagine della professione e/o dell'Associazione - di cui fosse testimone; in particolare: 1) in caso di contrasto, divergenza o vertenza tra Mediatori Associati, le relative pratiche di denuncia dovranno essere sottoposte al Collegio dei Probiviri di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza che svolgerà le istruttorie necessarie,  con preminente spirito di conciliazione fra le parti; 2) nel caso in cui la denuncia venga effettuata nei confronti di Mediatori non o non più Associati, il Collegio dei Probiviri provvederà, se di sua competenza (es.: abuso della modulistica e del marchio associativo), ad inviare diffida scritta all'interessato oppure, se del caso, ad inoltrare la pratica alla Commissione Ruolo Mediatori della CCIAA di riferimento o all’Organo di riferimento dell’UIC; 3) in caso di denuncia di abusivismo "noto" (vale a dire di esercizio abusivo della professione in presenza di prove) la segnalazione dovrà essere indirizzata direttamente alla Commissione Ruolo Mediatori della CCIAA e/o all’UIC, e, per opportuna conoscenza, al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 7 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore e Cliente (Impresa / Consumatore)

  1. Il Mediatore (Agente d’Affari in Mediazione) Associato deve sempre utilizzare modulistica redatta nel rispetto delle “Linee Guida” definite dalla Commissione Ruolo Mediatori della CCIAA di Milano; detta modulistica deve essere depositata presso la CCIAA ex lege 39/89 e deve contenere tutti i dati relativi alla corretta individuazione del bene mediato; la modulistica utilizzata dal Mediatore Associato deve sempre essere compilata correttamente;
  2. Il Mediatore Associato deve dare una corretta ed imparziale valutazione del bene mediato e - se richiesto - deve essere disponibile a prestare al Cliente servizio di assistenza fino all'effettiva conclusione del contratto (es.: nel settore immobiliare fino al rogito oppure alla registrazione del contratto di locazione);
  3. Il Mediatore Associato deve astenersi dall'accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza (es.: se non è a conoscenza delle leggi / norme / regolamenti o semplicemente dei parametri di valutazione per alcune tipologie particolari di prodotti, come attività commerciali, terreni, ecc.) a meno che non dichiari di avvalersi della collaborazione di altri Colleghi e/o professionisti di settore;
  4. Per ogni incarico acquisito, preferibilmente in forma scritta, il Mediatore Associato deve reperire ogni documento ed altro elemento necessario e/o utile al corretto svolgimento della propria attività mediatoria;
  5. Il Mediatore Associato deve informare il Cliente relativamente alle eventuali obiettive difficoltà che possano sorgere in merito all'affare oggetto della mediazione;
  6. Dopo aver stabilito le condizioni essenziali di una proposta di acquisto o di locazione, il Mediatore Immobiliare Associato è tenuto: 1) in caso di ricevimento di una proposta perfettamente conforme all'incarico a non raccogliere altre proposte fino all'esito della predetta proposta; 2) in caso di proposta inferiore a quanto previsto dall'incarico, ad informare il proponente che, qualora venissero raccolte altre proposte migliorative, è dovere del Mediatore sottoporre le stesse al venditore / locatore; in ogni caso il Mediatore Associato si obbliga a tenere le parti sempre al corrente dell'andamento delle trattative;
  7. Il Mediatore Associato non deve mai confondere il proprio compenso (provvigione) con il denaro ricevuto per conto terzi (caparra), ossia non deve mai incassare somme diverse dalle proprie spettanze;
  8. In caso di vendita diretta da parte di un Mediatore Associato di un bene proprio lo stesso Mediatore Associato dovrà dichiarare di essere in quel caso venditore e non intermediario.

 

Art. 8 - Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore Titolare e Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori

Oltre a rispettare quanto previsto all'Art. 5, punto a) 3. del presente Codice, il Mediatore Associato deve garantire ai Clienti ed a FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza di avere informato i Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori che lavorano presso la propria Azienda sul contenuto del presente Codice di Autodisciplina, assumendosi la responsabilità delle eventuali violazioni al Codice stesso effettuate da detti Dipendenti e/o Collaboratori durante lo svolgimento della loro attività mediatoria.

 

CAPITOLO IV: APPLICAZIONE

Art. 9 – Organi di controllo: definizione e composizione

  1. Gli Organi di controllo sono:

           - Il Consiglio Direttivo e, per delega, il Comitato Esecutivo (Giunta)
           - Il Collegio dei Probiviri
           - La Commissione Vertenze

b. La composizione del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo (Giunta) e del Collegio dei Probiviri è regolamentata dallo Statuto del Collegio (*2); la composizione della Commissione Vertenze è indicata in calce al presente Codice (**).

 

Art. 10 - Organi di controllo: funzioni

  1. Come previsto dallo Statuto di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza (*3), il compito di vigilare sul comportamento deontologico dei Mediatori Associati spetta al Consiglio Direttivo - o per delega al Comitato Esecutivo (Giunta) - con l'ausilio del Collegio dei Probiviri;
  2. In caso di controversia fra Mediatori Associati e/o in presenza di comportamento non conforme a quanto previsto dal presente Codice e dallo Statuto di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza, al Collegio dei Probiviri compete  statutariamente il compito di svolgere istruttorie, senza formalità di rito, e di conseguenza esprimere un parere e proporre al Consiglio Direttivo - o al Comitato Esecutivo (Giunta) - eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Mediatori Associati coinvolti; le istruttorie prevedono l'audizione delle parti con partecipazione delle stesse al procedimento in modo da garantire l'effettivo contraddittorio tra esse;
  3. In caso di vertenza inoltrata da un Cliente nei confronti di un Mediatore Associato lo svolgimento dell'istruttoria, sempre senza formalità di rito, compete alla Commissione Vertenze che propone al Consiglio Direttivo - o al Comitato Esecutivo (Giunta) - eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Mediatore Associato coinvolto;
  4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di richiedere la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei Mediatori Associati;
  5. FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza, attraverso i propri Organi di controllo, si impegna ad effettuare un'azione continua di monitoraggio sull'impatto del presente Codice di Autodisciplina sui propri iscritti (***);
  6. Il Mediatore Associato stesso deve agire in un'ottica di autocontrollo, divenendo controllore di sé stesso e quindi degli altri Mediatori Associati, in quanto parte di un Ente esponenziale di interessi comuni a tutti i partecipanti.

 

Art. 11 - Violazioni e sanzioni

  1. Per quanto riguarda la natura delle violazioni, queste costituiscono un illecito disciplinare;
  2. La violazione del Codice di Autodisciplina comporta sempre e comunque la lesione del diritto d'onore dell'Associazione, a prescindere dalla prova del concreto pregiudizio;
  3. Per quanto concerne le sanzioni si richiama quanto previsto dallo Statuto di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza (*4), e cioè le stesse si applicano in forma di: 1) deplorazione scritta (diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato dall'Organo di controllo); 2) sospensione dall'Associazione (da uno a sei mesi) e conseguente diffida ad utilizzare - nel periodo di sanzione - marchio, modulistica ed altri segni distintivi di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza e della FIMAA (nota: la sospensione comporta la temporanea interruzione da parte dell'Associazione  di tutti i servizi al Mediatore Associato); 3) espulsione dall'Associazione con conseguente diffida ad interrompere immediatamente  l'utilizzo del marchio, della modulistica e di altri segni distintivi di FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza e della FIMAA (nota: lo Statuto prevede che il Mediatore Associato, per il quale è stata richiesta l'espulsione, venga convocato dal Consiglio Direttivo per un'audizione prima che la sanzione venga deliberata ed applicata).

 

Articoli dello Statuto FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza menzionati nel presente Codice di Autodisciplina:
(*1)

Art. 5 punto c) - I Soci devono rispettare il Codice Deontologico del COLLEGIO e devono astenersi da qualsiasi iniziativa in contrasto con gli scopi sociali e/o con gli interessi della Categoria

Art. 16 punto f) - Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi e che riguardano l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico

Art. 16 punto g) - In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia sorta fra Soci relativamente al rispetto del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico

Art. 21 punto c) - Per quanto concerne il comportamento deontologico dei Soci, lo stesso è regolamentato dal Codice Deontologico del COLLEGIO

(*2)

Art. 12 punto a) - Il Consiglio Direttivo <…> è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 19 Membri oltre al Presidente Uscente che ne rimane Membro di diritto per il quadriennio successivo alla scadenza del suo mandato;

Art. 15 punto a) - Nell’ambito del Consiglio Direttivo è istituito un Comitato Esecutivo (Giunta) costituito dal Presidente, che lo presiede, dai 4 Vicepresidenti, fra cui il Vicepresidente Vicario, e dai 4 Membri nominati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente Uscente;

Art. 16 punto a) - Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 Membri ed elegge al suo interno un Presidente;

(*3)

Art. 12 punto i) - Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei Soci, svolge i seguenti compiti: (paragrafo 6) vigila sul comportamento deontologico dei Soci, con l'ausilio del Collegio dei Probiviri;

(*4)

Art. 8 punto a) - Le sanzioni disciplinari devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, a sua discrezione, e consistono in: 1. Deplorazione scritta; 2. Sospensione (con durata da uno a sei mesi); 3. Espulsione;

Art. 8 punto b) - Prima di procedere all’applicazione dell’espulsione il Consiglio Direttivo convoca il Socio per un’audizione; il Consiglio Direttivo delibera la sanzione prescelta anche nel caso di assenza del Socio a suddetta audizione.

(**) Commissione Vertenze - La Commissione Vertenze è uno degli Organi disciplinari dell’Associazione; è extragiudiziale ed opera a titolo gratuito. Svolge il proprio servizio di controllo sull’operato dei Mediatori Associati nei confronti dei Clienti.

E’ composta da Mediatori Associati non necessariamente appartenenti agli Organi Direttivi; generalmente i Membri di questa Commissione sono almeno otto effettivi (di cui uno assume la carica di Coordinatore) ed almeno quattro supplenti, per un totale di almeno 12 Membri, oltre ad uno o più Esperti superpartes del settore. Fra gli otto Membri effettivi, almeno due rappresentano il settore della mediazione aziendale e almeno uno il settore della mediazione creditizia.

La Commissione Vertenze riceve gli esposti che vengono inoltrati all’Associazione da parte di Clienti nei confronti di Mediatori Associati; una volta esaminate preventivamente le pratiche pervenute, la Commissione Vertenze convoca le parti per un’audizione e svolge un’istruttoria, senza formalità di rito, in presenza del/i Consulente/i Legale/i.

Le parti sono invitate ad intervenire personalmente e possono essere accompagnate, su loro richiesta, da persone di fiducia (inclusi consulenti legali o rappresentanti di associazioni consumatori o simili). In caso di pratiche particolarmente articolate la Commissione può convocare nuovamente le parti, o una sola di esse, in sedute successive.

I risultati delle istruttorie vengono comunicati direttamente alle parti verbalmente al termine delle audizioni o, se opportuno o necessario, successivamente in forma scritta.

Ogni eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dei Mediatori Associati proposto dalla Commissione Vertenze deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo o – per delega - dal Comitato Esecutivo (Giunta) dell’Associazione, come previsto dallo Statuto (*4). Nel caso in cui la Commissione Vertenze proponesse l’espulsione di un Membro Associato, quest’ultimo deve, per Statuto (*4), essere convocato al cospetto del Consiglio Direttivo per un’audizione al termine della quale viene deliberato se ratificare o meno l’espulsione richiesta.

Le riunioni della Commissione Vertenze, che si svolgono senza una periodicità fissa dipendendo dal numero delle pratiche pervenute, vengono verbalizzate da uno dei Membri che funge da Segretario.

I verbali e le pratiche archiviate vengono custoditi presso gli uffici della Segreteria dell’Associazione e sono ad esclusivo uso interno.

(***) Monitoraggio – Gli Organi preposti al monitoraggio sull’operato dei Mediatori Associati sono il Collegio dei Probiviri e la Commissione Vertenze, a seconda dei casi, coadiuvati dalla Segreteria del Collegio.