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27 Febbraio 2020

MISURE URGENTI - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze: sospensione versamenti fiscali e emergenza epidemiologica

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto che sospende i termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari a favore dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni della Regione Lombardia e Veneto interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Coronavirus) e indicati.

In particolare:

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi   quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli atti di accertamento esecutivo (art. 29, D.L. n. 78/2010), scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 per i seguenti soggetti:
  • persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al DPCM 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). L’elenco dei Comuni è riportato in calce;
  • soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi comuni.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

  1. I sostituti di imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi Comuni di cui sopra non operano le ritenute alla fonte per il predetto periodo di sospensione, cioè tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020. La sospensione si applica alle ritenute su redditi per lavoro dipendente e assimilato (art. 23, 24 e 29, D.P.R. n. 600/1973).
  2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
  3. Alle disposizioni del decreto si applica la disciplina generale sulla sospensione dei termini per eventi eccezionali prevista dall’art. 12, D. Lgs. n. 159/2015, (per le stesse entrate, sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, ecc.).

 

Ecco i Comuni nella Regione Lombardia interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell’allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020:

  1. a) Bertonico;
  2. b) Casalpusterlengo;
  3. c) Castelgerundo;
  4. d) Castiglione D'Adda;
  5. e) Codogno;
  6. f) Fombio;
  7. g) Maleo;
  8. h) San Fiorano;
  9. i) Somaglia;
  10. j) Terranova dei Passerini.

 

Ci riserviamo di darvi ulteriori aggiornamenti appena possibile.