Antiriciclaggio (aggiornamento, novembre 2016)


NOVITA': chiarimenti sulla soglia dei 15.000 € per i contratti di locazione immobiliare e depenalizzazione degli obblighi con passaggio ad illecito amministrativo

Il decreto in vigore, D.Lgs. 231/2007 (e successive modificazioni), prevede l’obbligo della registrazione di tutte le operazioni di compravendita e di locazione di immobili e di aziende che abbiano valore uguale o superiore a 15.000,00 €.


IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

- Quanto al momento in cui deve essere identificato il cliente si deve avere come riferimento il momento in cui conferisce l’incarico di mediazione o sottoscrive la proposta.

- Nell’ipotesi di mandato a titolo oneroso va comunque identificata e registrata anche l’altra parte, ovvero quella che non ha conferito il mandato.


SOGLIA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

NEW - Quanto alla soglia dei 15.000,00 € per i contratti di locazione, rispetto alla interpretazione prudenziale precedentemente fornita in assenza di risposte dal MEF che indicava di registrare tutti i contratti di locazione che, annualmente, avevano un canone superiore a 15.000 €, ecco quanto chiarito di recente dal Ministero: il periodo di riferimento temporale da prendere in considerazione è quello relativo al canone mensile ovvero periodico (se concordata una diversa base di periodicità, cioè bimestrale, trimestrale, ecc.) risultante dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti.

ESEMPI - Contratto di locazione con canone “trimestrale”:
1) Canone trimestrale di importo fino a € 14.999 – NON soggetto all’obbligo dell’antiriciclaggio
2) Canone trimestrale di importo da € 15.000 in poi – soggetto all’obbligo dell’antiriciclaggio

- Contratto di locazione con canone “mensile”:
1) Canone mensile di importo fino a € 14.999 – NON soggetto all’obbligo dell’antiriciclaggio
2) Canone mensile di importo da € 15.000 in poi – soggetto all’obbligo dell’antiriciclaggio


DEPENALIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI: ILLECITO AMMNISTRATIVO E NUOVE SANZIONI

NEW - Il Decreto Legislativo n. 8/2016 (Decreto Depenalizzazione) ha modificato la norma convertendo le sanzioni antiriciclaggio penali (art. 55), relative alle violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, in sanzioni amministrative. Pertanto dette violazioni non costituiscono più reato penale ma sono illecito amministrativo soggetto al pagamento di una sanzione.

Di seguito le precisazioni su violazioni e sanzioni:

- Violazione dell’obbligo di identificazione della clientela - sanzione compresa tra € 5.000 e € 30.000;

- Omessa, errata, tardiva o incompleta registrazione della clientela e dell’operazione - sanzione compresa tra € 5.000 e € 30.000;

- Adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante l’utilizzo di mezzi fraudolenti, idonei a ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione – sanzione compresa tra € 10.000 e € 50.000;

- Omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle operazioni sospette - sanzione compresa tra € 5.000 e € 30.000.

È possibile il pagamento in forma ridotta della sanzione versando un importo pari € 10.000 (oltre alle spese del procedimento) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

La sanzione è ridotta ad un massimo di € 26.000 in caso di violazione commessa prima del 6 febbraio 2016, cioè dell’entrata in vigore della depenalizzazione. Il MEF, nel determinare l’importo della sanzione antiriciclaggio amministrativa, tiene conto della gravità della violazione, delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.

Di fatto le sanzioni amministrative sono quindi aumentate fino a oltre il 130%, la prescrizione passa da 6 a 5 anni e l’iter del procedimento accertativo e sanzionatorio è stato snellito e semplificato (quindi la sanzione è di più facile applicazione).


ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

Di seguito si riassumono quali siano gli adempimenti e gli obblighi che occorre rispettare in tema di antiriciclaggio, secondo i termini e le modalità che i funzionari dell’Agenzie delle Entrate e della Guardia di Finanza adottano in sede di verifica (e quindi, di fatto, pretendono):

1. Obbligo di adeguata verifica della clientela - I funzionari della Guardia di Finanza hanno chiarito che per loro è importante che venga tenuta una scheda scritta in ordine alla valutazione che, in sede di identificazione del cliente, è stata fatta dall’operatore (agente immobiliare) per valutare il grado di rischio dell’operazione proposta dal cliente. In sostanza i predetti funzionari ci hanno spiegato che, qualora dovesse essere effettuato da loro un controllo su un determinato soggetto, controllo che magari avviene a distanza di diversi anni dal momento in cui il soggetto indagato ha avuto contatto con l’agente immobiliare, è importante che siano fornite ai predetti accertatori tutte le informazioni relative al soggetto indagato, comprese quelle relative alla valutazione dell’approccio al rischio effettuate a suo tempo dall’agente immobiliare. In altre parole può succedere che l’agente immobiliare stesso non abbia più ricordo, a distanza di tempo, della valutazione che aveva al tempo operato in merito all’approccio al rischio relativa a quel cliente, per cui è opportuno che venga predisposta una scheda contenente detta valutazione, da esprimere ad esempio con un punteggio, per poter dimostrare, ripetiamo a distanza di tempo, quali siano stati i criteri valutativi su detto obbligo di valutazione del rischio e quindi della ragione per cui l’agente si sia comportato in un certo modo, ed ad esempio non abbia effettuato la segnalazione di operazione sospetta. In allegato alla presente si trasmette uno schema di detta scheda che ciascuno di Voi potrà adottare così com’è, oppure personalizzare ed adattare alle proprie peculiarità ed esperienze operative, con il suggerimento di compilarla e conservarla insieme al fascicolo relativo al cliente. Questa compilazione NON è obbligatoria ma può agevolare le procedure in caso di verifica.

2. Obbligo di registrazione - Il D.Lgs. 231/2007 prevede l'adozione del Registro della Clientela, che rappresenta una semplificazione rispetto al vecchio Archivio Unico cartaceo, è una sorta di rubrica della propria clientela contenente solo l’indicazione dei dati identificativi del cliente ed il numero del fascicolo relativo alle operazioni concluse dal predetto cliente. Non necessita della compilazione di tutti i dati relativi all’operazione ma solo di quelli concernenti l’identificazione. Comunque può essere ancora utilizzato il vecchio Archivio Unico, redatto sul disposto del precedente D.M. 143/2006, in quanto contenente indicazioni in aggiunta rispetto a quanto preteso dal successivo D.Lgs. 231/2007,fermo restando l'obbligo di conservazione insieme a detto registro, in un apposito fascicolo a parte, dei documenti e degli atti (copia proposta di acquisto / contratto preliminare, documenti di identità e CF, ecc. ) relativi all’operazione registrata.

Rimane valido anzi consigliato l’Archivio Informatico: chi lo sta utilizzando deve solo preoccuparsi di scansionare ed archiviare i documenti relativi all’operazione, da conservare in un apposito fascicolo.

Va posta massima attenzione sull’identificazione del titolare effettivo dell’operazione, da indicare sia nel vecchio Archivio Unico, per chi continua ad utilizzarlo (nello spazio ad es: delle osservazioni e note, in quanto manca un apposito riquadro al proposito), oppure nel nuovo Registro della Clientela che può essere predisposto in base allo schema di seguito allegato. Sono considerati “titolari effettivi”, in base all’art. 2 dell’Allegato Tecnico al decreto, in caso di società, le persone fisiche che detengono (o beneficiano di) quote della società in misura superiore al 25%.

In ultimo vi ricordiamo l’importanza sostanziale della raccolta della dichiarazione prevista all’art. 21 del D.Lgs 231/2007, e qualificata espressamente dalla legge come OBBLIGO DEL CLIENTE: anche questa è allegata, in schema. Il cliente, infatti, è tenuto a fornire, per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate all’operatore per consentire a quest’ultimo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Per vostra informazione l’art. 21 D.Lgs 231/07 recita: “Obblighi del cliente - I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza“. Riprendendo quanto indicato in merito ai titolari effettivi dell’operazione, con la compilazione della dichiarazione ex art. 21 si ottengono gli estremi per poter procedere all’identificazione degli stessi (altrimenti desumibili da apposite visure).

 

  1. Modello per la valutazione del rischio
  2. Fac-simile di Registro della clientela
  3. Schema di dichiarazione ex art. 21 D.Lgs. 231/2007