Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2007

Diamo seguito alle numerose richieste ed ai quesiti pervenuti in Segreteria in tema di ANTIRICICLAGGIO per trasmettervi nuovamente quanto a suo tempo inviato e presente in Area Riservata sul nostro sito nell’apposita sezione. FIMAA Italia è in costante contatto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) al fine di chiarire gli aspetti ancora incerti della disciplina in oggetto ed è ancora in attesa di ricevere risposte ufficiali, pertanto alcune formalità sono ancora soggette all’interpretazione.

In primis vi ricordiamo che il decreto in vigore prevede l’obbligo della registrazione di tutte le operazioni di compravendita e di locazione di immobili e di aziende che abbiano valore superiore a 15.000,00 euro. Per i contratti di locazione di seguito forniamo una possibile (attuale) interpretazione oltre ad un estratto della circolare redatta a cura dei Consulenti Legali FIMAA Italia, Avv. Daniele MAMMANI e Avv. Paolo PESANDO sui quesiti da tempo formulati al MEF.

- Quanto alla soglia dei 15.000,00 euro ad oggi purtroppo non abbiamo ancora una risposta ufficiale da parte del Ministero alle nostre ripetute istanze. Informalmente ci hanno riferito che detta soglia, oltre la quale scatta l’obbligo di registrazione dell’operazione, nei contratti di locazione debba essere calcolata con riferimento alla misura della periodicità del canone pattuito, ovvero sulla base della misura del canone versato al momento della firma del contratto (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale, ecc.). Al momento però questa è solo un’indicazione ufficiosa e pertanto per tale va presa. Un atteggiamento prudente, fin tanto che non interverrà la risposta ufficiale, consiglia di tenere come riferimento il valore del canone annuo, o addirittura quello dell’intero contratto di locazione, come da codice di procedura civile.

- Quanto al momento in cui deve essere identificato il cliente si deve avere come riferimento il momento in cui conferisce l’incarico di mediazione o sottoscrive la proposta.

- Nell’ipotesi di mandato a titolo oneroso va comunque identificata e registrata anche l’altra parte, ovvero quella che non ha conferito il mandato.

Si ribadisce che queste comunicazioni mancano della necessaria ufficialità, essendo al momento frutto dell’esito di colloqui verbali con i responsabili del MEF, e devono considerarsi indicative e non vincolanti.

Ora si riassumono quali siano gli adempimenti e gli obblighi che occorre rispettare in tema di antiriciclaggio, secondo i termini e le modalità che i funzionari dell’Agenzie delle Entrate e della Guardia di Finanza adottano in sede di verifica (e quindi, di fatto, pretendono):

1. Obbligo di adeguata verifica della clientela - I funzionari della Guardia di Finanza hanno chiarito che per loro è importante che venga tenuta una scheda scritta in ordine alla valutazione che, in sede di identificazione del cliente, è stata fatta dall’operatore (agente immobiliare) per valutare il grado di rischio dell’operazione proposta dal cliente. In sostanza i predetti funzionari ci hanno spiegato che, qualora dovesse essere effettuato da loro un controllo su un determinato soggetto, controllo che magari avviene a distanza di diversi anni dal momento in cui il soggetto indagato ha avuto contatto con l’agente immobiliare, è importante che siano fornite ai predetti accertatori tutte le informazioni relative al soggetto indagato, comprese quelle relative alla valutazione dell’approccio al rischio effettuate a suo tempo dall’agente immobiliare. In altre parole può succedere che l’agente immobiliare stesso non abbia più ricordo, a distanza di tempo, della valutazione che aveva al tempo operato in merito all’approccio al rischio relativa a quel cliente, per cui è opportuno che venga predisposta una scheda contenente detta valutazione, da esprimere ad esempio con un punteggio, per poter dimostrare, ripetiamo a distanza di tempo, quali siano stati i criteri valutativi su detto obbligo di valutazione del rischio e quindi della ragione per cui l’agente si sia comportato in un certo modo, ed ad esempio non abbia effettuato la segnalazione di operazione sospetta. In allegato alla presente si trasmette uno schema di detta scheda che ciascuno di Voi potrà adottare così com’è, oppure personalizzare ed adattare alle proprie peculiarità ed esperienze operative, con il suggerimento di compilarla e conservarla insieme al fascicolo relativo al cliente. Questa compilazione NON è obbligatoria ma può agevolare le procedure in caso di verifica.

2. Obbligo di registrazione - Il D.Lgs. 231/2007 prevede l'adozione del Registro della Clientela, che rappresenta una semplificazione rispetto al vecchio Archivio Unico cartaceo, è una sorta di rubrica della propria clientela contenente solo l’indicazione dei dati identificativi del cliente ed il numero del fascicolo relativo alle operazioni concluse dal predetto cliente. Non necessita della compilazione di tutti i dati relativi all’operazione ma solo di quelli concernenti l’identificazione. Comunque può essere ancora utilizzato il vecchio Archivio Unico, redatto sul disposto del precedente D.M. 143/2006, in quanto contenente indicazioni in aggiunta rispetto a quanto preteso dal successivo D.Lgs. 231/2007, fermo restando l'obbligo di conservazione insieme a detto registro, in un apposito fascicolo a parte, dei documenti e degli atti (copia proposta di acquisto / contratto preliminare, documenti di identità e CF, ecc. ) relativi all’operazione registrata.

Rimane valido anzi consigliato l’Archivio Informatico: chi lo sta utilizzando deve solo preoccuparsi di scansionare ed archiviare i documenti relativi all’operazione, da conservare in un apposito fascicolo.

 
Va posta massima attenzione sull’identificazione del titolare effettivo dell’operazione, da indicare sia nel vecchio Archivio Unico, per chi continua ad utilizzarlo (nello spazio ad es: delle osservazioni e note, in quanto manca un apposito riquadro al proposito), oppure nel nuovo Registro della Clientela che può essere predisposto in base allo schema qui allegato. Sono considerati “titolari effettivi”, in base all’art. 2 dell’Allegato Tecnico al decreto, in caso di società, le persone fisiche che detengono (o beneficiano di) quote della società in misura superiore al 25%.

In ultimo vi ricordiamo l’importanza sostanziale della raccolta della dichiarazione prevista all’art. 21 del D.Lgs 231/2007, e qualificata espressamente dalla legge come OBBLIGO DEL CLIENTE: anche questa è allegata, in schema, alla presente. Il cliente, infatti, è tenuto a fornire, per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate all’operatore per consentire a quest’ultimo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Per vostra informazione l’art. 21 D.Lgs 231/07 recita: “Obblighi del cliente - I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza“. Riprendendo quanto indicato in merito ai titolari effettivi dell’operazione, con la compilazione della dichiarazione ex art. 21 si ottengono gli estremi per poter procedere all’identificazione degli stessi (altrimenti desumibili da apposite visure).

Si allegano i seguenti documenti pubblicati anche nell’Area Riservata del nostro sito www.fimaamilano.it nella sezione Normativa:
 
1. Modello per la valutazione del rischio
2. Schema di Registro della clientela
3. Schema di dichiarazione ex art. 21 D.Lgs. 231/2007